È costituita l’associazione Natura Sottosopra senza scopo di lucro con sede in via Salvatore Tommasi 31, Napoli.
Scopi
L'associazione si propone come scopo principale lo studio, la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione, la promozione e la divulgazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e culturali in Italia e all'estero.
L’associazione pertanto organizzerà e proporrà attività volte al raggiungimento del suo scopo come:
- viaggi, escursioni, passeggiate, attività sportive, immersioni subacquee, trekking
- pubblicazioni di libri, guide, opuscoli, realizzazione di supporti multimediali e audiovisivi
- mostre, convegni, eventi
- corsi di formazione, aggiornamento, seminari, stages per scuole, università o privati che prevedano attività teoriche e uscite pratiche
- attività didattiche, progetti scientifici e culturali di ricerca, sviluppo e valorizzazione anche in collaborazione con altri enti, associazioni, società, pubblici o privati, privati cittadini, scuole, università che possano prevedere attività teoriche e pratiche nei locali dell’associazione o in quelli messi a disposizione del fruitore o locati ed escursioni su campo
- promozione di un turismo rispettoso e sostenibile
- creazione delle condizioni per nuove opportunità di lavoro
- esecuzione anche per conto di terzi di analisi territoriali sullo stato dell’ambiente, analisi d’impatto, monitoraggio ambientale e quanto altro rientri tra le competenze delle professionalità insite nell’associazione e sempre nel rispetto dei sui fini
- concorsi fotografici, letterari, ecc.
- realizzazione di itinerari naturalistici, escursionistici e storico-culturali
L’associazione potrà avvalersi oltre che dei soci delle competenze di collaboratori esterni, professionisti ed esperti. Inoltre potrà creare centri di studio e di ricerca specializzati e utilizzare sia personale proprio che organizzazioni e strutture esterne.
L’associazione potrà acquistare o locare beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento delle proprie attività e alla realizzazione del proprio scopo.
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dalle quote sociali
- dai contributi versati dagli associati per l’organizzazione delle attività previste
- da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell’associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti
- da vendite occasionali di gadget o materiale prodotto dall’associazione
- dai proventi di feste, concerti organizzati con lo scopo di raccogliere fondi
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale
Soci
Sono soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che siano in regola con il versamento delle quote dell’associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa e qualunque tipo di contributo associativo non sono rivalutabili né trasferibili per atto tra vivi.
I soci si dividono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.
Sono soci fondatori i singoli che sono intervenuti alla firma dell’atto costitutivo, essi sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali.
Sono soci ordinari i singoli che per la loro attività possono attivamente partecipare alla vita dell’associazione e che possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi associativi. I soci ordinari sono elettori e diventano eleggibili alle cariche sociali dopo 2 (due) anni di assidua attività all’interno dell’associazione.
I soci sostenitori sono i soci che si distinguono per il sostegno all’associazione tramite versamento di contributi volontari, essi non sono elettori né eleggibili alle cariche sociali.
Organi associativi
L’amministrazione dell’associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri, che durano in carica un anno. I consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina in seno ad esso un presidente, un segretario e un tesoriere.
L’assemblea ordinaria è convocata annualmente. L’assemblea straordinaria può essere convocata da almeno un terzo degli associati.
Luogo e data di convocazione saranno pubblicati con 15 giorni di anticipo sul sito internet dell’associazione.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nonché sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie le delibere sono prese a maggioranza dai presenti.
Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per determinare l’ammontare della quota sociale. Le deliberazioni sono valide se assunte, in presenza della maggioranza dei membri del consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto da tutti i partecipanti.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Esso può procedere alla nomina di collaboratori determinandone corrispettivi e/o rimborsi e compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quello che le compete per legge o statuto.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio corredato dal rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’associazione è a tempo indeterminato.
Scioglimento e devoluzione
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |